1° SETTEMBRE : PRESA DI SERVIZIO

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E SUPPLENTE
PRESA DI SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE 2023
Obbligo e possibilità di differimento dell’assunzione in servizio per  il personale neo assunto in ruolo e supplente (compresi i docenti  individuati con procedura straordinaria da GPS sostegno e  concorso straordinario bis)
I casi di incompatibilità al momento della presa di servizio
I casi più comuni che permettono il perfezionamento del rapporto  di lavoro senza assumere servizio (maternità – dottorato, assegno  di ricerca e ricercatori a tempo determinato)
Quali docenti già di ruolo devono comunque assumere servizio e  quali sono esentati
Scheda a cura della Federazione UIL Scuola Rua
PERSONALE NEO ASSUNTO IN RUOLO O INCARICATO AL 31/8-30/6  OBBLIGATO AD ASSUMERE SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE 2023

La presa di servizio il 1° di settembre 2023 si rende necessaria e quindi obbligatoria  principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente  e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente.  

Di seguito il personale che è obbligato ad assumere servizio, in presenza, il 1° settembre,  salvo diversa disposizione della scuola. 

Docente e ATA neoassunto in ruolo dall’1/9/2023 

È il personale individuato in ruolo attraverso le ordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto  (GAE/concorsi – call veloce – ATA 24 mesi).  

È necessario presentarsi il 1° settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale/Ufficio  scolastico regionale di riferimento per la stipula di un contratto di lavoro a tempo  indeterminato che avrà decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2023. 

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e  concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023 

È il personale docente individuato dalle GPS di I fascia sostegno (ed elenchi aggiuntivi) della  provincia di inclusione (o in altra provincia con minicall veloce) o dal concorso straordinario bis attraverso le straordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto. 

È necessario presentarsi il 1° settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato con scadenza 31/8/2024 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è l’1/9/2023.

Tali docenti, dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella  scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da  parte dell’Ambito Territoriale di riferimento). 

• I docenti individuati dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto di lavoro a  tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2024; • I docenti individuati dalle GPS stipuleranno un contratto di lavoro a tempo  indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2023 ed economica dall’1/9/2024.

Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e  concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2022 

È il personale docente che ha stipulato l’1/9/2022 un contratto a tempo determinato finalizzato al  ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis.  

La presa di servizio l’1/9/2023 va effettuata nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno  di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte  dell’Ambito Territoriale di riferimento). 

• I docenti individuati dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto di lavoro a  tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2023; • I docenti individuati dalle GPS stipuleranno un contratto di lavoro a tempo  indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2022 ed economica dall’1/9/2023. 

NOTA BENE: nel caso in cui tali docenti abbiano ottenuto una assegnazione provvisoria  per l’a.s. 2023/24 (fase 42 Intesa su CCNI assegnazioni/utilizzi), assumeranno servizio  l’1/9/2023 nella sede ottenuta con le operazioni di assegnazione provvisoria. Il  contratto a tempo indeterminato sarà automaticamente gestito dalla scuola di titolarità. 

Attenzione: l’assunzione in servizio il 1/9/2023 è, secondo noi, necessaria, anche per i docenti di  cui sopra che hanno rinviato l’anno di formazione e prova all’a.s. 2023/24. In questi casi, infatti, tali  docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l’a.s. 2023/24 sempre  nella medesima scuola di servizio (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da  parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al  31/8/2024 o al 30/6/2024 

È il personale supplente individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato le cui  operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/8/2023.  

È necessario presentarsi il 1° settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato fino al 30/6/2024 o 31/8/2024 la cui  decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2023. 

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO (CON E SENZA  GIUSTIFICATO MOTIVO) 

➢ L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o  comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della  decorrenza economica.

➢ L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece  la decadenza della nomina. 

Ciò prevede l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) valevole anche per  il personale docente e ATA supplente. 

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO PER ALTRO LAVORO  

Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza  deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si  trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico procederà  all’annullamento del contratto. 

È utile specificare che esistono delle attività di incompatibilità assoluta (es. l’esercizio di una  attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra  amministrazione pubblica), relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente  scolastico (es. le libere professioni) e attività che possono essere svolte senza autorizzazione del  dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali  è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate). 

È quindi di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo, rispetto all’1/9/2023, se l’eventuale  attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità. 

“Congelare” l’anno di ruolo 

Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza  “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo  qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato. 

Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo  previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all’anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Nel 2019 è stata emanata una nota  simile dall’USR Lazio (n. 30693 del 23 agosto 2019) che successivamente è stata rettificata e  comunque non più applicabile. Per cui, non è più possibile rinviare l’assunzione in servizio all’anno  scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed  incompatibili con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Aspettativa per svolgere altro lavoro  

Non è altresì possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo  svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione  in ruolo o con l’incarico di supplenza. 

Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può  accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra  attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per  svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione  n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di  lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone,  come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità  accertata al momento della presa di servizio

PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA ASSUMERE  SERVIZIO: I CASI PIÙ COMUNI 

Ci sono delle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro  a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei  casi di incompatibilità citati in precedenza. 

Personale in maternità 

Per esempio, la lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della  gestazione o in congedo obbligatorio per maternità: in questo caso è sufficiente comunicare  al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni  richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche  economicamente dall’1/9/2023, senza la necessità di assumere fisicamente servizio

Si precisa che in questi casi la scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di procedere con  il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l’assunzione in servizio della  lavoratrice. Il contratto, come detto, dovrà necessariamente avere decorrenza giuridica  ed economica dall’1/9. 

È utile richiamare sull’argomento alcune sentenze (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V  n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006) in cui è espressamente specificato che “Il  trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre,  per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo  sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina”. 

Ricordiamo, invece, che per altre tipologie di assenza previste per i genitori, come il congedo  parentale o la malattia del figlio, è invece necessaria l’assunzione in servizio prima di poterne  fruire (salvo i casi di differimento della presa di servizio, per esempio, nel caso in cui si presenti un  certificato di malattia del figlio). 

Dottorato, borse di studio, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato 

Un altro caso riguarda il personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o  30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato. 

Dottorato di ricerca 

La norma (legge n. 476/1984 – art. 2 comma 1 – e legge n. 240/2010 – art. 19) prevede che il  pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in  congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed  usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 

La circolare n. 376 del 4.12.1984 ha precisato che “anche il vincitore di concorso (oltre che  immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché 

impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario”. 

Borse di studio e assegni di ricerca 

Sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di  supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere servizio: 

le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento / scuole di  specializzazione universitaria: sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo  straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2; 

gli assegni di ricerca: il comma 8 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede  espressamente che “La titolarità dell’assegno… comporta il collocamento in aspettativa  senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. 

Inoltre, le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca  e per l’aspettativa per assegno di ricerca.  

In ultimo, è utile richiamare un parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso  (CS 544/2016) in cui si precisa che “il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca,  a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato,  possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio  del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”. 

Ricercatori a tempo determinato 

L’art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010, analogamente a quanto stabilito dall’art. 22 comma 8  per gli assegnisti, recita testualmente: “Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al  presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza  assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi  in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.” 

Riteniamo quindi che tale fattispecie sia applicabile a quanto sopra descritto per il personale titolare  di un assegno di ricerca al momento della nomina. Pertanto, anche il personale che non può  assumere servizio, perché impegnato come ricercatore presso l’università, deve essere  collocato in aspettativa senza la necessità dell’assunzione in servizio.  

IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO CHE DEVE ASSUMERE SERVIZIO  IL 1° SETTEMBRE 2023 

Oltre al personale neoassunto in ruolo o a chi è nominato per una supplenza, ci sono diverse  categorie di personale già di ruolo che dovranno assumere servizio il 1° settembre 2023, salvo  diversa disposizione della scuola. 

Personale docente e ATA che per l’a.s. 2023/24 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità 

È il personale docente e ATA già di ruolo che ha ottenuto una nuova scuola di titolarità a seguito di  trasferimento o passaggio. In questo caso tale personale è obbligato ad assumere servizio il  1/9/2023 nella nuova sede di titolarità. 

Per il docente che ha ottenuto una cattedra divisa su più scuole, è sufficiente assumere servizio nella  scuola “principale” ovvero quella che gestisce il contratto, salvo diversa indicazione delle scuole interessate (in questo caso è consigliabile prendere contatti, per tempo, con i due o più dirigenti  scolastici). 

Attenzione: la presa di servizio l’1/9/2023 va effettuata anche nei casi in cui il trasferimento o il  passaggio sia avvenuto nella stessa scuola di titolarità (es. da posto comune a posto di sostegno  oppure per passaggio di cattedra o ruolo nella stessa scuola in cui si è titolari).

Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una  aspettativa  

È il personale già di ruolo la cui assenza si è protratta per tutto l’a.s. 2022/23 o comunque  per una parte di esso e comunque fino al 31 agosto 2023

A mo’ di esempio, dovrà assumere servizio il 1/9/2023 nella scuola di attuale titolarità il personale  docente e ATA che è stato assente fino al 31/8/2023 per: aspettativa per anno sabbatico, motivi  di lavoro, motivi di famiglia, artt. 36 e 59 CCNL/2007, dottorato di ricerca/assegno di ricerca e altre  tipologie di aspettative o congedi simili. 

Ovviamente l’obbligo di assunzione in servizio riguarda solo coloro che hanno terminato il  periodo di congedo/aspettativa richiesto e rientreranno in effettivo servizio. Non devono  invece assumere servizio coloro che rinnovano il periodo di congedo/aspettativa già fruito o che  cambiano la tipologia di congedo/aspettativa rispetto a quella fruita nell’a.s. precedente. 

Esempio: aspettativa per anno sabbatico fino al 31/8/2023 e aspettativa per altro lavoro  dall’1/9/2023. Si ricorda, infatti, che in questi casi non c’è obbligo di assunzione di  servizio tra un periodo di congedo/aspettativa e un altro anche se di diversa tipologia.

Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o  utilizzazione 

In questo caso, terminata l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2022/23 (e ovviamente  non avendone ottenuta un’altra per l’a.s. 2023/24), è necessario assumere servizio l’1/9/2023 nella  scuola di attuale titolarità. 

Anche i docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti  devono recarsi a scuola l’1/9/2023? 

No. 

Tutti i docenti che non rientrano nei casi precedenti non hanno nessun obbligo di recarsi a  scuola il 1° settembre, eccetto i casi in cui per tale data sia stato calendarizzato un  incontro collegiale o comunque altra attività debitamente deliberata. Si ricorda, infatti, che  gli obblighi di servizio, ad esclusione ovviamente del periodo delle lezioni, sono fissati dal piano delle  attività deliberato dal collegio dei docenti.  

Pertanto, una eventuale circolare che obblighi in modo generico tutti i docenti della scuola (senza  le dovute specifiche sopra richiamate) ad assumere servizio l’1/9/2023, non è da ritenersi legittima.

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