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VITTORIA AL TRIBUNALE DI RIMINI: LA RPD SPETTA ANCHE AI DOCENTI CON SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Una sentenza importante arrivata dal Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro.

Il Giudice ha riconosciuto il diritto di una docente precaria alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche per i periodi di supplenza breve e saltuaria, condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre agli interessi legali.

 Ma cos’è la RPD?

La Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001, è una componente della retribuzione dei docenti, di natura fissa e continuativa.

La sentenza richiama il principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, già affermato dalla Corte di Cassazione.

Nel caso esaminato, la docente aveva svolto 103 giorni di servizio nell’anno scolastico 2021/2022, senza percepire la RPD. Il Tribunale ha riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione per i periodi di supplenza breve effettivamente svolti.

Il ricorso è stato condotto dall’ufficio legale nazionale UIL Scuola, con gli avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli.

Una nuova importante affermazione a tutela dei diritti dei docenti precari. La sentenza stabilisce inoltre che le differenze retributive sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.

La tutela dei diritti passa anche dai tribunali. E questa è una vittoria per chi ogni giorno lavora nella scuola.

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